Qui di seguito è possibile scaricare tutta la documentazione.

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La Produzione Integrata prevede l’utilizzo di metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. La finalità principale è quella di coniugare tecniche compatibili con la tutela dell’ambiente, garantendo la salute degli operatori agricoli e dei consumatori con le esigenze tecnico-economiche dei moderni sistemi produttivi.

 La produzione integrata volontaria è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche (i disciplinari regionali di produzione integrata) per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

Con la legge n.4 del 3 febbraio 2011 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” art. 2, commi 3-9 è stato istituito il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) che prevede un processo di certificazione volto a garantire l’applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata.

Il SQNPI è stato concepito per diventare uno strumento competitivo, finalizzato alla valorizzazione, differenziazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari sul mercato ottenuti con tecniche di produzione integrata, orientate cioè a ridurre al minimo l’uso di sostanze chimiche di sintesi, pesticidi e fertilizzanti.

1. L’ADESIONE

L'adesione al SQNPI viene effettuata informaticamente utilizzando il sistema informativo nazionale di produzione integrata (SIAN) seguendo le modalità dettagliate nel documento “Adesione, gestione, controllo” approvato a livello nazionale. Le aziende possono aderire al SQNPI in forma singola o associata (es. Consorzi, Cooperative, Associazioni) e, oltre alle aziende agricole, possono aderire anche condizionatori, trasformatori e distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso).

Link modalità di adesione: www.reterurale.it/produzioneintegrata

I dati dell'operatore agricolo devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale di cui al Dpr. 503/99 e D. lgs. 99/2004 per cui prima della presentazione dell'istanza di accesso al SQNPI è necessario avere costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale. Per gli altri operatori è prevista la costituzione di un fascicolo in forma anagrafica con le modalità previste dal sistema informativo predisposto per l'adesione al SQNPI.

La richiesta di iscrizione può essere trasmessa accedendo al portale SIAN:

  • direttamente dal soggetto richiedente;
  • tramite il CAA al quale il richiedente ha conferito mandato;
  • tramite il rappresentante legale dell'associazione in caso di produttori associati;
  • da altro soggetto delegato.

I costi di prima certificazione possono essere oggetto di finanziamento tramite la Misura 3.1 dei PSR 2014-2020.

La richiesta di adesione prevede, contestualmente, la scelta dell'organismo di controllo (ODC) tra quelli accreditati e inseriti nell'apposito elenco gestito dal Mipaaf.

La sottoscrizione della richiesta di accesso al sistema di certificazione del SQNPI costituisce una presa d'atto dei contenuti dei Piani di Controllo regionali e l'accettazione dei controlli dell'ODC e dei soggetti pubblici incaricati di effettuare la vigilanza.

Annualmente l'operatore invia la conferma di adesione al sistema di qualità e il piano annuale di coltivazione con le specifiche relative alle colture che intende assoggettare al regime di certificazione. Qualora non vi siano variazioni colturali, l'operatore può limitarsi esclusivamente ad inviare la conferma di adesione. Gli ODC, dopo le verifiche necessarie, provvedono ad avviare il processo di certificazione.

2. I CONTROLLI

Tutti gli Operatori aderenti al SQNPI devono essere sottoposti alle verifiche di conformità previste dai piani di controllo della produzione integrata. Le suddette verifiche vengono svolte dagli Organismi di Controllo (ODC) sulla base dei piani di controllo regionali redatti in conformità alle “Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (LGNPC)”.

Regione Liguria con Decreto del Dirigente n.1620 del 4 marzo 2020 ha approvato il Piano di controllo regionale per l’anno 2020.

Decreto n.1620/2020 con Allegato al Piano di controllo regionale 2020

Per l’anno 2021 Regione Liguria ha adottato il Piano di controllo nazionale (LGNPC 2021 rev7 Allegato 1) previsto da SQNPI e reperibile al seguente link: https://www.reterurale.it/flex/

Per l'anno 2022 Regione Liguria ha adottato il Piano di controllo nazionale (LGNPC 2021 rev7 Allegato 1) previsto da SQNPI e reperibile al seguente link: https://www.reterurale.it/flex/ 

Per l'anno 2023 Regione Liguria ha adottato il Piano di controllo nazionale (LGNPC 2021 rev7 Allegato 1) previsto da SQNPI e reperibile al seguente link: https://www.reterurale.it/flex/

Il SQNPI prevede un doppio livello di controllo finalizzato a dimostrare l’applicazione dei disciplinari di produzione:

  • Autocontrollo aziendale che prevede la verifica dei requisiti di conformità da parte degli operatori stessi per le attività svolte presso i propri siti produttivi;
  • Controllo da parte di ODC sugli operatori aderenti.

Link rete rurale - sezione Produzione integrata - per altri documenti: www.reterurale.it/produzioneintegrata

3. I DISCIPLINARI REGIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA

La Regione Liguria, attraverso il Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, provvede all'aggiornamento dei disciplinari, previo parere di conformità alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata" e li approva ufficialmente con Decreto del Dirigente.

Link alla pagina dei disciplinari regionali: www.agriligurianet.it

4. IL MARCHIO

Il marchio del SQNPI, istituito con Decreto del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali 4890 del 08/05/2014, può essere utilizzato a titolo gratuito da tutti gli operatori dell’Unione europea compresi nelle categorie dei produttori, condizionatori, confezionatori e distributori che aderiscono al SQNPI e ne fanno un uso finalizzato a contraddistinguere esclusivamente le produzioni ottenute conformemente allo standard di tale sistema e certificate dagli organismi di certificazione.

Tale marchio può essere riportato in etichetta, nell’ambito di una strategia di marketing che intenda valorizzare i prodotti agroalimentari eco-friendly e può essere usato anche in abbinamento con altri marchi (privati o collettivi) che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi purché non si ingeneri confusione nel consumatore.

Per chiarimenti è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti:
Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo 
D.ssa Nicoletta Rossi 010 548 5463 - nicoletta.rossi@regione.liguria.it

Clicca per accedere alla pagina dedicata al "Registro di campagna"

In questa sezione sono presenti i documenti utili per capire in maniera facile e sintetica cos’è il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Liguria: come funziona, gli obiettivi, la sua articolazione, le risorse finanziarie disponibili e i beneficiari.

Qui di seguito è possibile scaricare tutta la documentazione.

La Regione Liguria con Legge regionale 3 maggio 2016 n.7 ha riconosciuto e promosso l’associazionismo enogastronomico quale strumenti di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio ligure e ha istituito il registro regionale delle Confraternite enogastronomiche al quale possono iscriversi le associazioni operanti sul territorio ligure aventi i seguenti requisiti:

  1. non abbiano fine di lucro,
  2. operino da almeno un anno,
  3. assicurino, attraverso i propri statuti e regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse, prevedano l’elettività di almeno due terzi delle cariche sociali, abbiano la previsione statutaria che, in caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci,
  4. prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché la promozione della cultura enogastronomica e delle tradizioni locali attraverso l’organizzazione di iniziative sociali e culturali.

Le modalità di iscrizione al registro sono state approvate con Delibera di Giunta n.806/2017 e sono riportate in dettaglio nell’allegato a tale delibera, le Associazioni enogastronomiche possono presentare istanza di iscrizione utilizzando il modulo, di seguito scaricabile, approvato con decreto del dirigente n. 6041/2017, allegando i documenti richiesti e inviando il tutto al protocollo generale – Settore Servizi alle imprese Agricole e florovivaismo che si occuperà dell’istruttoria delle domande.
Se l’esito dell’istruttoria risulterà positivo l’associazione verrà iscritta nel registro e tale iscrizione avrà validità 1 anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’associazione, per confermare il mantenimento dell’iscrizione al registro, dovrà trasmettere:
- una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
- il programma di attività previste per l’anno in corso;
- una dichiarazione del permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro.
Il Settore Servizi alle imprese Agricole e florovivaismo si occuperà dell’istruttoria delle domande presentate, dell’iscrizione dell’associazione nel registro e dell’aggiornamento del registro disponibile su questa sezione web.

Per chiarimenti è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti:

Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo 

Dott. Federico Ugolini - funzionario responsabile - 010 548 8709 - federico.ugolini@regione.liguria.it
D.ssa Raffaella Burlando - istruttrice responsabile - 010 548 4945 - raffaella.burlando@regione.liguria.it

 

Gli Alberi Monumentali della Liguria sono tutelati come patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale e storico culturale dalla legge regionale n.4 del 22 gennaio 1999 (art. 12) che ha recepito la norma nazionale (art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n.10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani")

 

Possono rientrare tra gli alberi monumentali:

 

  1. l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
  2. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; 
  3. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, giardini, orti botanici e residenze storiche private.

 

La Regione Liguria, che si era già dotata dal 2002 di un suo registro degli alberi monumentali, ha redatto il nuovo elenco sulla base del censimento eseguito nel 2015 in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi del decreto ministeriale applicativo della L.10/2013; i dati sono stati raccolti e trasmessi dai Comuni competenti.

 

Gli alberi censiti in Liguria sono entrati quindi a far parte dell'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia,redatto dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentar e forestali.

 

L’elenco regionale approvato nel 2015 viene sottoposto a costante aggiornamento.

 

Con decreto n. 3881 del 8/06/2023 è stato approvato il sesto aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali della Liguria.

Ammontano a 139 gli esemplari (124 singoli e 15 insiemi omogenei) attualmente iscritti nell’elenco regionale.

Gli alberi monumentali sono distribuiti su tutto il territorio ligure e si trovano sia in ambiente urbano che in ambito rurale e boschivo: il territorio più ricco è la Città Metropolitana di Genova con 52 esemplari distribuiti in 17 Comuni, segue la provincia di Savona con 38 esemplari distribuiti in 24 Comuni quindi Imperia con 27 esemplari (12 Comuni) e La Spezia con 22 piante monumentali (12 Comuni).

Il Comune di Genova è quello più ricco con 13 esemplari presenti.

Gli alberi monumentali della Liguria sono rappresentativi del ricco patrimonio vegetale regionale: questi infatti appartengono a ben 58 specie diverse.

Molto rappresentate sono le specie autoctone con 26 specie di cui le più comuni sono: faggio (12 esemplari) e leccio (9) poi roverella (8) castagno (5) e la meno nota cerro-sughera (5).

Ancor più elevato il numero di alberi esotici, con 32 specie, tra cui 4 differenti palme, e, molto rappresentate le false canfore e i cedri. Tra le specie più significative esotiche si ricordano anche l’albero dei tulipani, le araucaria, i ficus strangolatori, il glicine, e le sequoie.

 

 

Gli alberi centenari rappresentano un monumento della natura, una parte di storia che vive, un simbolo del passato. Sono legati alla storia dell'uomo perché gli sono sempre serviti da punto di riferimento, da riparo o da confine. Sono stati testimoni di tradizioni popolari, di tanti racconti o leggende legati alla vita e alla cultura delle comunità, tanto da meritare dei soprannomi la cui origine si perde nel tempo ma che tuttora caratterizzano molti luoghi (Tiglieto, Mele, Pigna, Cipressa).

 

Gli Alberi Monumentali sono pertanto un patrimonio da rispettare e proteggere.

 

La legge, infatti, prevede specifiche sanzioni a chi provochi danneggiamenti o addirittura l’abbattimento degli esemplari iscritti nell’elenco (da € 5.000 fino a € 100.000, ai sensi del c.4 art. 7 della L.10/2013).

 

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In evidenza: Concorso fotografico "Rimettiamoci in cammino" 

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Nel caso di vicinanza ad un bosco occorre prestare particolare attenzione nel bruciare i residui vegetali (sfalci, potature) ma anche quando si usa il fuoco per manifestazioni folkloristiche come sagre o fuochi d'artificio.

Per bruciare i residui vegetali occorre un permesso/autorizzazione?

Il R.r. n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale” stabilisce disposizioni diverse a seconda della distanza dal bosco, descritte in modo particolareggiato nell'allegato scaricabile di seguito "Procedure":

a) a distanze superiori a m. 80 dal bosco, adottare le idonee misure di prevenzione adeguate alla natura e all’intensità del fuoco medesimo;
b) a distanze comprese tra m. 80 e m. 50 dal bosco, circoscrivere e isolare il fuoco naturalmente o con solchi di aratro, zappature per l’eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; è vietato comunque accendere il fuoco quando spira vento e da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima del sorgere del sole;
c) a distanze inferiori a m. 50 dal bosco, è necessario dare comunicazione alla Regione di voler provvedere all’abbruciamento. Tale comunicazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica abbruciamenti@regione.liguria.it, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all’accensione del fuoco e deve contenere i dati anagrafici dell’interessato, l’indirizzo e un recapito telefonico per le comunicazioni del caso, nonché il giorno, l’ora, la località e l’esatta ubicazione in cui si intende effettuare l’abbruciamento. Qui di seguito è disponibile un modello di comunicazione. La comunicazione può comunque essere inviata anche per posta ordinaria o consegnata a mano. La Regione, eventualmente anche tramite altri soggetti istituzionali incaricati della vigilanza territoriale, può dettare prescrizioni o inibire l’abbruciamento, informando l’interessato prima dell’ora stabilita per l’accensione. Qualora non siano invece dati riscontri, l’interessato può procedere con l’operazione di abbruciamento, secondo le regole stabilite. Visto l’elevato rischio di incendio che caratterizza il territorio ligure, e in particolar modo il versante tirrenico, si raccomanda di limitare l’abbruciamento a distanza inferiore a 50 m. dai boschi ai soli casi di estrema necessità e di impossibilità di reperimento di aree alternative a distanze superiori;
d) all’interno del bosco, chiedere autorizzazione alla Regione. La richiesta deve essere presentata in bollo, e alla stessa deve essere allegata una ulteriore marca per l’autorizzazione (marche da € 16,00, al momento attuale). A tal fine l’istanza deve essere trasmessa per posta ordinaria o, in alternativa, via PEC, all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it e, in tal caso, la scansione della nota di richiesta deve includere anche il bollo e la consegna del provvedimento autorizzativo è comunque subordinato alla apposizione della prevista marca, che pertanto deve essere fornita per posta o nei modi meglio concordati direttamente con il settore regionale emanante. La richiesta di autorizzazione deve pervenire almeno 30 giorni prima dell’operazione prevista. Qui di seguito è disponibile un modello di domanda di autorizzazione;

Nei periodi in cui vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, invece, l’abbruciamento dei residui vegetali è sempre vietato.


Le disposizioni citate sono relative alla Tutela dei boschi dagli incendi, fermo restando che sono in vigore anche regolamenti comunali con specifiche direttive.

Per accedere  fuochi per manifestazioni folkloristiche serve un'autorizzazione?

Si, se i siti di sparo o comunque di accensione del fuoco sono posti a distanze inferiori a 100 metri dal bosco. Al di sopra di tale distanza la normativa sull’antincendio boschivo NON richiede una specifica autorizzazione, anche se si rimarca l’assoluta necessità di adottare tutte le possibili precauzioni per evitare comunque il rischio di incendi.

La possibilità di ottenere l'autorizzazione e le relative procedure cambiano a seconda che sia vigente o meno lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Per tutti i dettagli consultare le "Procedure" in allegato.

Dal 12 agosto 2017 è operativo il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) disciplinato dal regolamento n.115 del 31 maggio 2017 e istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con l’art. 52 della legge n. 234/2012.
Il Registro rappresenta un’importante azione di sistema , con lo scopo di dotare il Paese di uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria . Questo vale in particolare per evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione Europea.

Il Registro inoltre è un sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza. E' progettato per consentire di effettuare i controlli amministrativi alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e dei soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti. Tali controlli sono effettuati anche nella fase di concessione, attraverso il rilascio di una visura che riporta l’elenco dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in precedenza in qualunque settore.

Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell’agricoltura e della pesca per i quali opereranno i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), che saranno comunque interconnessi con il RNA al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.

Il Registro Nazionale degli Aiuti, oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, conterrà anche l’ elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto , oggetto di decisione di recupero da parte della Commissione europea (lista Deggendorf).

In questa pagina sono pubblicati i testi integrali delle misure che determinano regimi di aiuti di stato concessi per i quali il Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria è l’Autorità responsabile della registrazione sul RNA.

Per i liberi professionisti ed i tecnici dei CAA è possibile fare richiesta di accesso al nuovo Sistema Informativo agricolo regionale per la gestione delle Misure strutturali del PSR 2014/2020 compilando il modello “SIAR Modulo adesione n.001 - CAA, liberi professionisti e Regione Liguria” e trasmettendolo per posta elettronica all’indirizzo  firmato ed accompagnato da copia di un documento d’identità fronte retro valido.

Ora è possibile anche per le imprese ed Enti fare richiesta di accesso al Sistema Informativo agricolo regionale, con le stesse modalità e compilando il modello specifico "SIAR Modulo adesione n.002 - Imprese ed Enti".

Modalità di accesso
L’accesso potrà avvenire tramite:
1) SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), è la modalità di accesso consigliata
2) SMART CARD (Carta d’Identità Elettronica (CIE)/ Carta Nazionale dei Servizi (CNS)/ Tessera Sanitaria-CNS) già in possesso del richiedente
3) PIN RAFFAELLO Si informa che - in ottemperanza all'Art. 24, D.L. 76/2020 (art. 64 CAD) - dal 28 febbraio 2021 non verranno più rilasciate credenziali cohesion (PIN, Password, OTP) ad uso dei cittadini. Quelle rilasciate saranno valide fino al 30/09/2021, dopo tale data l`accesso ai sistemi sarà consentito utilizzando CNS/TS-CNS, CieID o credenziali SPID.

Inoltre, sul sito del SIAR, è stata pubblicata la guida con la modalità di primo accesso al link: siarliguria.it

Le richieste di assistenza vanno formulate sul modulo SIAR LIGURIA- MODULO SEGNALAZIONE PROBLEMATICA (di seguito riportato) ed indirizzate a: helpdesk.siar@regione.liguria.it.

L'Help Desk del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) garantisce la soluzione delle problematiche relative a malfunzionamenti informatici per le quali perviene segnalazione non oltre le 48 ore precedenti la scadenza dei bandi.
Non è possibile garantire la soluzione delle problematiche che verranno segnalate oltre tale data. Si invita pertanto a prestare particolare attenzione alla tempestività delle segnalazioni.
L'Help Desk non fornisce informazioni sulle modalità di utilizzo del sistema informatico per le quali si sono svolte apposite sezioni formative. Eventuali necessità di formazione all’uso del sistema informatico devono essere segnalate con largo anticipo rispetto alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande in modo da consentire l'organizzazione di specifiche sezioni formative in aula o in telelavoro.

Per qualunque informazione o chiarimento è possibile scrivere all’indirizzo mail: .
SIAR - Sistema informativo agricoltura regionale - Regione Liguria: ambiente di test.

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