Per prevenire gli incendi  è bene seguire precise regole di comportamento. Il Servizio regionale antincendio boschivo ha redatto una serie di norme per la sicurezza del cittadino e la tutela del bosco:

  • NON gettare mozziconi accesi nell’erba e tra le foglie secche del sottobosco
  • SPEZZA  sempre i fiammiferi prima di gettarli a terra
  • NON parcheggiare l’auto fuori dalla strada, perché la marmitta calda (supera i 300°) può appiccare il fuoco all’erba secca
  • NON accendere mai un fuoco quando c’è vento
  • NON accendere fuochi nel bosco oppure accendili solo nelle apposite aree pic-nic dopo aver avvertito il corpo forestale dello stato
  • PRIMA di accendere il fuoco elimina le foglie secche tutto intorno
  • SPEGNI completamente il fuoco con acqua o terra
  • NON lasciare braci o tizzoni accesi
  • RICORDA che per l’accensione di fuochi ci sono regole ben precise da rispettare, dettate da leggi regionali e statali. Informati presso i Comandi Stazione del CFS o presso gli Uffici della Regione Liguria
  • CONDIVIDI con gli amici queste regole.

Bisogna ricordare, comunque, che la prima cosa da fare quando si avvista un focolaio è avvisare il centro operativo chiamando il numero verde gratuito della Regione 800-807047 oppure il numero 1515, istituito dal Ministero per le Politiche Agricole. 

Per impianti illegali si intendono quei vigneti impiantati senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto introdotti con il Regolamento CE n.822/1987. Nel regolamento CE n.491/2009 (OCM unica in vigore) nella sezione IV bis, sottosezione I  vengono suddivisi gli impianti illegali a seconda del periodo in cui è stato realizzato l'impianto stesso. Si distinguono in particolare due casi:

  1. impianti illegali tra il 1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998;
  2. impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

Per gli impianti del punto 1) : attualmente i termini per la regolarizzazione di tali impianti sono scaduti e la normativa vigente NON prevede per ora ulteriori finestre di sanatoria.

Per gli impianti del punto 2) i produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate a vite nel periodo sopraccitato come previsto da art. 85 bis comma 1 del Regolamento CE n.491/2009.

Per gli impianti anteriori al 1 aprile 1987, come conseguenza dei due casi sopraccitati, la normativa prevede che, anche senza disporre dei corrispondenti diritti di reimpianto, sono legali e quindi soggetti solo alle disposizioni normative relative alla gestione del potenziale viticolo, con pagamento della sola sanzione amministrativa per la mancata e ritardata dichiarazione nello schedario viticolo regionale che ammonta ad euro 62 per ogni decara o frazione di decara (1000 mq) di superficie a vigneto, come previsto dalla legge regionale n.6 del 14 febbraio 2007 Rideterminazione di sanzioni amministrative nel settore vitivinicolo, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n.4 del 21 febbraio 2007.

La superficie per poter essere sanabile al momento della presentazione della domanda deve possedere i seguenti requisiti:
1. essere coltivata a vigneto ed essere in produzione;
2. essere coltivata con varietà di uva da vino autorizzate in Regione Liguria;
3. avere anno di impianto antecedente al 1987 da comprovare con documentazione.

Il versamento deve essere effettuato  solo dopo il sopralluogo del tecnico regionale atto a verificare requisiti e superficie da sanare. Di seguito gli estremi: CC postale n.526160 intestato a Regione Liguria, causale: "sanzione amministrativa per iscrizione tardiva allo schedario viticolo"

Ad ogni territorio la sua coltivazione: questa è la filosofia per una viticoltura di qualità.
Le varietà di viti sono classificate in base a caratteristiche specifiche, come l'attitudine alla produzione di uve da vino e l'ambito territoriale di coltivazione, e vengono autorizzate dalla Regione Liguria. La classificazione è stata definita con D.G.R. n.685/2003 del 20 giugno e modificata con D.D. n. 755/2004 del 24 aprile (integrazione delle varietà Scimiscià B., Rossese Bianco B. e Barsaglina N.) e  D.D. n. 1533/2004 del 27 luglio (integrazione della varietà Albarossa N.)
Soltanto le varietà di vite per uva da vino menzionate nella classificazione come varietà idonee alla coltivazione e riportate nelle delibere regionali possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di uva da vino a denominazione di origine protetta.

La Regione Liguria, ma anche aziende vitivinicole singole o associate, enti di assistenza tecnica, consorzi di tutela, enti pubblici o istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura, possono promuovere l'inserimento di una nuova varietà di vite. L'inserimento di una varietà di uva da vino avviene comunque dopo prove attitudinali alla coltura per almeno tre vendemmie e ultimamente all'elenco regionale si sono aggiunte antiche varietà locali come lo scimiscià, la barsaglina, il rossese bianco e l'albarossa.

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